Descrizione
Si comunica che è stata adottata Ordinanza Sindacale n. 13 del 05/06/2026 con cui si impone ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di tutti i terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo di colture arboree
1) di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese della larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e /o confinanti;
2) l’obbligo ai proprietari, conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate o di terreni in stato di abbandono confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale.
Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.
Si ordina altresì dal 15 giugno fino al 15 settembre (periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi) il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.38 del 12 dicembre 2016, recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” pubblicata sul B.U.R.P. N. 143 del 14 dicembre del 2016, nonché dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25/05/2026 recante “Dichiarazioni dello stato di grave Pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della Legge Regionale N.53/2019.
Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti della presente Ordinanza, verranno applicate sanzioni da un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 5.000,00 a seconda dell'infrazione commessa.
I cittadini sono tenuti, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la sua corretta localizzazione.
Si riportano i numeri telefonici utili per effettuare le segnalazioni:
112 (NUE numero unico di emergenza) per Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza;
080/671414 Polizia Locale di Casamassima;
080/671410 Carabinieri Casamassima.
Si confida nell'esatta osservanza dell'Ordinanza Sindacale e nella piena collaborazione di tutta la cittadinanza.