Richiesta benefici per gelate di marzo e aprile 2020: domande entro il 5 febbraio 2021

Possono presentare istanza gli operatori le cui aziende abbiano subito un danno non inferiore al 30% della produzione lorda di vendita

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Gli operatori agricoli che hanno subito danni a seguito delle gelate del 24 e 25 marzo, e poi dell’1, 2 e 3 aprile 2020 - le cui aziende ricadono nel territorio di Casamassima – possono presentare domanda di accesso ai benefici per eventi meteorici avversi, entro il 5 febbraio 2021.

Hanno infatti diritto a presentare istanza gli operatori del settore agricolo le cui aziende abbiano subito un danno, derivante dalle condizioni climatiche avverse, non inferiore al 30% della produzione lorda aziendale idonea alla vendita.

La domanda, come detto da inviare entro il 5 febbraio 2021, deve essere inoltrata telematicamente all’indirizzo pmsuap.comune.casamassima@pec.it.

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole che rientrano nei criteri disposti dall’articolo 2135 del Codice civile, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nonché censite nel Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) con fascicolo aziendale.

In caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda quelle zootecniche.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell’entità del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, possono essere concesse le seguenti provvidenze, di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) del Decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004.

  • Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare.

Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art.32 del Regolamento (Ce) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del giorno 1 dicembre 2013, il predetto contributo è elevabile fino al 90%.

  • Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
  • 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art.32 del Regolamento (Ce) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del giorno 1 dicembre 2013. Nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento, inerenti l’impresa agricola.
  • 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone. Nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento, inerenti l’impresa agricola.

    3. Proroga delle operazioni di credito agrario, definite dall’articolo 7 del D.lgs. 102/2004.

Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D. lgs 102/2004.

In allegato in questa stessa pagina, il modello di domanda, l'avviso pubblico e la documentazione da compilare e presentare per richiedere l’accesso ai benefici a seguito delle gelate del 24 e 25 marzo e dell’1, 2 e 3 aprile 2020. Alla stessa documentazione va allegato un documento d'identità leggibile e in corso di validità.  

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