Ai sensi del 1° comma dell’art. 1 del D.L. 1/2006, come modificato con la legge 46/2009, sono ammessi al voto domiciliare “gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dalla abitazione in cui dimorano”.
Gli elettori interessati devono far pervenire, entro il 23 MAGGIO 2022, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio elettorale comunale.