Lotta alla xylella: obbligatorio eseguire interventi per eliminare gli stadi giovanili del vettore

A Casamassima a partire dall’1 aprile e fino al 30 aprile 2022

Lotta alla xylella: obbligatorio eseguire interventi per eliminare gli stadi ...

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La Regione Puglia ha emanato il Piano d'azione di lotta alla xylella fastidiosa, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n.2016/2031 e del Reg. UE n. 2020/1201. Dallo scorso anno, l'azione di contrasto al vettore della xylella fastidiosa è stato esteso a tutto il territorio regionale, anche alle zone indenni dalla stessa xylella.

Nel Piano Regionale sono riportate le misure fitosanitarie di contrasto contro le forme giovanili della xylella. Una delle prime azioni da eseguire è la gestione del suolo con lavorazioni superficiali del terreno, che permettono di eliminare le erbe spontanee su cui vive il vettore e conseguentemente di ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile oltre che mantenere il terreno libero da erbe infestanti. Le lavorazioni possono essere arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della ‘sputacchina’ rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l’insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo) e, solo in casi d’impossibilità d’intervento con i mezzi menzionati, con altri appropriati trattamenti. Il periodo ideale in cui intervenire, considerando che nella sua fase giovanile la ‘sputacchina’ non è in grado di volare, coincide con il picco del IV stadio giovanile (generalmente metà aprile). Pertanto, a Casamassima, dall’1 al 30 aprile 2022, è obbligatorio eseguire le lavorazioni dei terreni per eliminare gli stadi giovanili del vettore.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- proprietari/conduttori di terreni agricoli;

- proprietari/gestori (privati o pubblici, compresi i comuni) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali. La presente misura fitosanitaria non va applicata nei boschi, nei pascoli e nei terreni con colture erbacee in atto quali cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere e colture floricole.

ll controllo del territorio, finalizzato all’effettiva realizzazione delle attività viene realizzato dalla Regione Puglia anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.

L’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di controllo da parte dei Carabinieri Forestali e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell’art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

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