Calamità: riconoscimento danni alle produzioni agricole del territorio di Casamassima

In relazione alle gelate del 24 e 25 marzo e dall'1 al 3 aprile 2020

Calamità: riconoscimento danni alle produzioni agricole del territorio...

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Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 dicembre 2020 (20A07042), pubblicato sulla G.U. n. 318 del 23 dicembre 2020, sono stati riconosciuti i danni alle produzioni agricole del territorio del Comune di Casamassima per le "GELATE" verificatesi nei giorni dal 24 al 25 marzo 2020 e dall’1 al 3 aprile 2020, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e ss.mm.ii.

Le provvidenze sono riconosciute alle Imprese Agricole, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte alla Camera di Commercio - censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale alla data dell’evento - che hanno subito danni di entità superiore al 30% della P.L.V., come previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n° 102 del 29.03.2004 (modificato ed integrato dal D. Lgs n. 32/2018).

Trattandosi di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile, le produzioni zootecniche.

Le provvidenze previste dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 102/2004 sono:

  • contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate ((di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)), il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
  • prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
  • 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate ((di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013));
  • 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
  • proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
  • agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

Si ricorda che, il comma 4 ter del D. Lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del D.lgs. 102/2004, prevede, tra l’altro, che la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

  • il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità (anno 2020 assimilabile a una calamità naturale) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno;
  • il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno dell’avversità (2020) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze, si deve tenere conto della effettiva situazione economica aziendale, ottenuta dal risultato della differenza (B – A).

Ai fini del calcolo della PLV relativa all’anno 2020, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che dovrà essere messa a disposizione dell’Ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario.

Con nota della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia del 29 gennaio 2021 (prot. 29/01/2021/0001051) si precisa che la scheda ministeriale, allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 993/2020, costituisce la base di riferimento per la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità e di calcolo del danno subito.

Allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti i dati desunti dalla suddetta scheda ministeriale, allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 993/2020, per calcolare il valore della Produzione Lorda Vendibile persa e quindi l’entità del danno aziendale.  

Gli interessati possono scaricare i modelli delle istanze dal Sito Istituzionale di questo Ente.

Per la compilazione dei modelli è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) o Liberi professionisti abilitati o in proprio. 

La guida di riferimento, a cui attenersi per la corretta formulazione dell’istanza di risarcimento è l’allegato 1 della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 161 del 4 luglio 2019, (B.U.R.P. n. 78 del 11 luglio 2019).

A pena di esclusione, le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre i 45 giorni dalla data di pubblicazione della declaratoria di calamità sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 318 del 23 dicembre 2020) presso il protocollo del Comune nel cui territorio ricade la maggior superficie colpita e danneggiata dalle gelate. 

La richiesta di risarcimento potrà essere presentata presso il protocollo dell’Ente entro il 5 febbraio 2021, sino alle ore 12:00, se presentata in forma cartacea. Oppure in forma digitale entro il 6 febbraio 2021 all’indirizzo pec: pmsuap.comune.casamassima@pec.it.

 

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