ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5 c.1 D.Lgs. n. 33/2013)

Scheda di dettaglio

Informazioni

Accesso civico “semplice”
(Art. 5 c.1 D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.)

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, nei casi in cui la suddetta pubblicazione sia stata omessa.

Quali sono le finalità
L'accesso civico è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.

Chi può presentare l'istanza
L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere
L'istanza è circoscritta a documenti, informazioni o dati soggetti, per Legge, a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per i quali la pubblicazione sia stata omessa.

Quanto costa
L'accesso civico è gratuito.

Come si presenta l'istanza
L'istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall''ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005), sia presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005), sia inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005.)

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:
• a mani al Protocollo generale
• tramite PEC al seguente indirizzo: comune.casamassima@pec.it

Qual è l'organo comunale responsabile a decidere sull'istanza
La decisione spetta al Segretario generale, dott.ssa. Anna Antonia Pinto

Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata
Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, il Comune procede alla pubblicazione sul sito del documento richiesto ed alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta
A fronte dell’inerzia del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Documenti e link

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