Accesso civico generalizzato (FOIA) (art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013)

Scheda di dettaglio

Informazioni

Accesso civico generalizzato
(art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013e ss.mm. ii.)

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale Ordinamento.

Quali sono le finalità
E' stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l'Ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza.
L'istituto è mutuato dal cd. FOIA – Freedom of information Act dei sistemi anglosassoni.
Le finalità sono quelle di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Chi può presentare l'istanza
L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere
L'istanza è volta a chiedere dati e documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

Quanto costa
L'accesso generalizzato è gratuito, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Ente per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o cd). La trasmissione telematica e la copia di files digitali su supporto fornito dal richiedente (cd o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.
Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo di € 16,00, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine.

Come si presenta l'istanza
L'istanza deve identificare i documenti, i dati, o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall'ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione. La richiesta di informazioni è soddisfatta mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti non pertinenti.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005), sia presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005), sia inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005.)

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:
• a mani al Protocollo generale
• tramite PEC al seguente indirizzo: comune.casamassima@pec.it

Qual è l'organo comunale responsabile a decidere sull'istanza
La decisione spetta al Responsabile del Servizio che detiene i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta.

Quali limiti incontra il diritto di accesso civico generalizzato
Il diritto recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e fondamentali dalla Legge. In tali casi l'Ufficio comunale competente deve negare l'accesso ovvero, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero, ancora, consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Chi è il contro interessato
E' il soggetto titolare di un interesse privato di particolare rilievo che potrebbe, con un elevato grado di probabilità, subire un pregiudizio concreto dall'accoglimento della richiesta di accesso. Quando l'ufficio comunale competente individua privati contro interessati alla richiesta di accesso ne dà loro comunicazione informandoli della facoltà di partecipare al procedimento presentando una motivata opposizione all'accesso.

Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata
Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione dell'esito al richiedente e ad eventuali contro interessati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.
In caso di accoglimento, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del contro interessato, il Comune trasmette al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito da parte del contro interessato.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, o in alternativa al TAR ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

 

Documenti e link

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