Impianti termici: installazione e manutenzione

Descrizione

La Legge n. 10/91 e 46/90 normano la sicurezza e la salute dei cittadini, nel rispetto della tutela dell'ambiente, relativamente al funzionamento ed uso degli impianti termici.
L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi, quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Al momento della prima accensione dell'impianto, l'impresa installatrice deve provvedere:

  1. alla compilazione del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuati anche in caso di sostituzione dei generatore di calore;
  2. alla prima analisi di combustione, al rilevamento dei parametri ed alla loro trascrizione sul libretto d'impianto insieme agli altri dati richiesti.

La regolare manutenzione degli impianti consente all'utente di ottenere un consistente risparmio di combustibile, una riduzione dell'inquinamento dell'aria, una protezione dai rischi di asfissia, incendio o esplosione.

Dal 1 agosto 1994, il controllo annuale (manutenzione) della caldaia per il riscaldamento, sia per impianti autonomi che per centrali termiche, è diventato un obbligo di legge (legge 10/91 e Decreto Presidente della Repubblica n. 551/99).

Il D.P.R. n. 551/99 ha introdotto la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti e l'obbligo del libretto di impianto o di centrale (potenza maggiore o eguale a 35 kw) per tutte le potenzialità di impianto.

Il responsabile dell'impianto coincide con l'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, locatore o usufruttuario), mentre per gli impianti centralizzati coincide con l'amministratore del condominio.

Negli impianti centralizzati dei condomini, l'amministratore dovrà inoltre esporre la tabella con l'indicazione del periodo annuale di esercizio e l'orario di attivazione giornaliero con le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

L'occupante o l'amministratore possono delegare ad un terzo, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ed abilitato secondo la legge n. 46/90, la responsabilità dell'impianto, ma resterà comunque responsabile della temperatura e del periodo di accensione dell'impianto in caso di impianti individuali.

Nel caso di impianti centralizzati aventi potenzialità maggiore di 350 kw, il terzo responsabile deve essere iscritto all'A.N.C., avente qualifica secondo quanto disposto dal D.P.R. 34/99 per la categoria manutenzione, possedere la certificazione del sistema di qualità UNI EN 29000 e deve firmare il libretto di impianto o centrale sottoscrivendo un regolare contratto.

La manutenzione deve essere effettuata all'inizio della stagione invernale di ogni anno, per tutti gli impianti. Per gli impianti termici di potenzialità inferiore a 35Kw, la manutenzione va effettuata ogni due anni.

Per tutti gli impianti vi è l'obbligo di fare eseguire un'analisi dei fumi della caldaia per controllare la regolarità dei parametri di rendimento e di emissione di agenti inquinanti.

Il rendimento di combustione di essere attentamente controllato ogni due anni, durante le operazioni di manutenzione periodica, per assicurarsi che la caldaia sia efficiente.

Le caldaie individuali a gas devono avere un rendimento minimo.
Se, a seguito di controlli, il rendimento risultasse inferiore a quello prescritto e non fosse possibile ricondurlo a norma con interventi di manutenzione, la caldaia dovrà essere sostituita entro 300 giorni all'accertamento di irregolarità.

Il manutentore dovrà effettuare le operazioni di manutenzione secondo le norme tecniche vigenti e compilare il rapporto di controllo tecnico, (allegato H del D.P.R. n. 551/99) che verrà sottoscritto dal responsabile dell'impianto, in cui descriverà anche lo stato di manutenzione dell'impianto.

Normative di riferimento

Legge 10/94, legge 46/90, D.P.R. 551/99, D.P.R. 34/99

Cosa fare

Il responsabile dell'impianto deve presentare al Servizio Tecnico del Comune la scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ossia fotocopia della prima parte del libretto d'impianto (dal punto "1. Impianto termico individuale" al punto "4.6 Aerazione dei locali" compreso).

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, il responsabile è passibile di sanzioni amministrative.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Nessun costo

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