Descrizione
La Regione Puglia ha emanato il Piano d'azione di lotta alla xylella fastidiosa 2025/2027. L'azione di contrasto al vettore della xylella fastidiosa è stata estesa a tutto il territorio regionale e con Atto Dirigenziale n. 39 del 11/03/2026 ha reso obbligatorie le lavorazioni dei terreni.
Nel Piano Regionale sono riportate le misure fitosanitarie di contrasto contro le forme giovanili della xylella, quali:
“l’adozione di pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori per limitare la diffusione dell’organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature o trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore. Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d’impossibilità d’intervento con i mezzi menzionati, con altri appropriati trattamenti diserbanti, privilegiando prodotti a basso impatto. Occorre intervenire prima che l’insetto raggiunga il picco del IV stadio giovanile".
Pertanto, su tutto il territorio di Casamassima dal 10 aprile al 15 maggio 2026, è obbligatorio eseguire le lavorazioni dei terreni per eliminare gli stadi giovanili del vettore.
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (privati o pubblici, compresi i comuni) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
La presente misura fitosanitaria non va applicata nei boschi, nei pascoli e nei terreni con colture erbacee in atto quali cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere e colture floricole.
ll controllo del territorio, finalizzato all’effettiva realizzazione delle attività viene realizzato dalla Regione Puglia anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.
L’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di controllo da parte dei Carabinieri Forestali e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell’art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.