Festeggiamenti Madonna del Carmine, 26 e 27 Luglio: divieto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine

Ordinanza sindacale che vieta di somministrare in bottiglie di vetro e lattine
Data:

25/07/2025

Tempo di lettura:

2 min

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • Avviso
Immagine: Modello Grafico AVVISO
© Comune Casamassima - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, in programma a Casamassima nei giorni 26 e 27 luglio 2025, è stata emanata un’ordinanza sindacale – in allegato a questa pagina – che dispone il divieto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 7:00 di sabato 26 luglio alle ore 24:00 di domenica 27 luglio (e comunque fino a fine manifestazione), su tutto il territorio comunale.

La somministrazione delle bevande deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica riciclabile nei quali la bevanda deve essere versata direttamene da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in bottiglia o contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi. È altresì fatto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi, o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, regolarmente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

Il divieto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche ricadenti nel centro abitato.

La stessa ordinanza va intesa come divieto di vendita a tutti coloro che partecipano alla festa patronale, i quali a loro volta non potranno portare con sé bottiglie in vetro o lattine. La vendita invece di bottiglie, singolarmente o in confezione multipla, sarà sempre possibile se non è finalizzata al consumo diretto all’interno della festa, bensì al consumo domestico o in luoghi non interessati dall’evento.

I trasgressori dell’ordinanza sono passibili di sanzioni che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Il corpo di Polizia Locale e le altre forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione e dell’osservanza dell’ordinanza.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 25/07/2025 13:48

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito